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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28893
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Disposizioni generali

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Disposizioni generali

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

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Disposizioni generali

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Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

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3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della

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4. Si osservano le disposizioni dell'articolo 407 comma 3.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

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5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

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Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

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3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

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1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.

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3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

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3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano il sequestro preventivo.

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3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

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5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195 e 499.

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7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

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2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

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2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

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3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

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1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.

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5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

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1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

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2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

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1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278.

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3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

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1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

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5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.

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1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.

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1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.

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3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

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1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

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2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli

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2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

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